Sez. 3, Sentenza n. 171 del 31/01/1963 (Rv. 260229 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA.*
L'Azione del terzo opponente, prevista dagli artt 619 e segg cod proc civ, non e Azione di rivendicazione ma di accertamento negativo circa la appartenenza dei beni pignorati al debitore nella casa o nell'azienda dello stesso, diretta contro i creditori, onde, per vincere la presunzione di appartenenza dei beni al debitore, non basta che lo attore si limiti a provare che in epoca piu o meno remota i beni stessi furono di sua proprieta, ma deve dimostrare - nei limiti di prova stabiliti dall'art 621 cod proc civ - che essi, al momento del pignoramento, sono detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprieta. (V 807/61, 1620/60, 3780/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)