Sez. 2, Sentenza n. 8439 del 03/09/1997 (Rv. 507497 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Promessa della loro eliminazione - Conseguenze - Rinuncia alla decadenza e prescrizione dell'azione e costituzione di una nuova obbligazione - Configurabilità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
Dalla promessa dell'appaltatore - o del venditore - convenuto con l'azione di garanzia per vizi o difformità (art. 1667 o 1495 cod. civ.), di di provvedere in merito - nella specie contenuta in comparsa di risposta - deriva la rinuncia a far valere la decadenza e la prescrizione dell'azione, e la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio con l'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)