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Sez. 3, Sentenza n. 17802 del 30/08/2011 (Rv. 619366 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Decreto ingiuntivo - Notificazione - A soggetto diverso dall'ingiunto - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619366-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Quando il decreto ingiuntivo venga notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ovvero quando si versi in situazione di omonimia o di particolare ambiguità in ordine all'identità del debitore ingiunto, la mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., da parte del soggetto "terzo" rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non preclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. con la quale si intenda contestare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)