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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 9 luglio 1987, causa 43/85

Decisione
decisa il 1987-07-09
ECLI
ECLI:EU:C:1987:347

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 9 luglio 1987 Nella causa 43/85, Associazione nazionale commercianti internazionali dentali e sanitari (Ancides), con sede in Milano, con gli avvocati Giovanni Battistini e Marco Janni, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Anthony Me Clellan, in qualità di agente, assistito dal sig. Silvio Pieri, funzionario italiano distaccato presso la Commissione nell'ambito del sistema di scambi con i funzionari nazionali, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto la domanda intesa all'annullamento della decisione 84/588 della Commissione, del 23 novembre 1984, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE (GU L 322, pag. 10), LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: sig. ra D. Louterman, amministratore vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'8 ottobre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 27 novembre 1986, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1985, l'Associazione nazionale commercianti internazionali dentali e sanitari (in prosieguo : « Ancides ») ha proposto, in base all'art. 173, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento della decisione 84/588 della Commissione, del 23 novembre 1984, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del trattato (IV/28.775, Unidi, GU L 322, pag. 10).
punto 2
Con la decisione 84/588 la Commissione ha rinnovato la decisione 75/498 del 17 luglio 1975 (GU L 228, pag. 17), con la quale aveva concesso, a norma dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE, un'esenzione sino al 31 dicembre 1983 a favore della decisione dell'Unione nazionale industrie dentarie italiane (in prosieguo: « Unidi ») che adottava il regolamento d'esposizione delle « Expo Dentai » (mostre di materiale dentario).
punto 3
Emerge dal fascicolo che il regolamento delle « Expo Dentai » che costituisce oggetto della decisione 75/498 differisce su due punti importanti dal regolamento cui si riferisce la decisione 84/588. Secondo quest'ultimo regolamento, le « Expo Dentai » si tengono ogni anno, anziché ogni diciotto mesi, e, di conseguenza, il divieto fatto agli espositori di partecipare ad altre manifestazioni è limitato ai sei mesi che precedono l'« Expo Dentai », invece dei nove mesi stabiliti dal precedente regolamento. In secondo luogo, l'espositore può ora impugnare le decisioni di diniego di ammissione o di esclusione dall'« Expo Dentai » dinanzi ad un collegio arbitrale entro otto giorni dalla data della comunicazione delle stesse.
punto 4
Per quanto riguarda gli antefatti della causa e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono qui di seguito riprodotti soltanto se necessario per illustrare il ragionamento della Corte.
punto 5
Sotto il profilo procedurale l'Ancides sostiene che la Commissione, quando ha adottato la decisione controversa, ha leso le prerogative della difesa. La Commissione non avrebbe rispettato né l'art. 19 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli am. 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204), né gli artt. 1, 5, 7, 8 e 9 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni contemplate dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 127, pag. 2268), poiché non avrebbe esaminato minuziosamente le nuove circostanze fattele presenti nella lettera 7 giugno 1984, inviata dall'Ancides in risposta alla comunicazione contemplata dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17/62. In particolare, la Commissione non avrebbe concesso un'audizione né all'Ancides né ai membri della stessa.
punto 6
A proposito di detti argomenti si deve osservare quanto segue.
punto 7
In primo luogo, sia l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17/62, sia l'art. 1 del regolamento n. 99/63, che rinvia a detta disposizione, si riferiscono chiaramente all'audizione delle imprese e delle associazioni d'imprese i cui accordi o il cui comportamento siano oggetto d'inchiesta, non già all'audizione dei terzi.
punto 8
In secondo luogo, come giustamente sostiene la Commissione, a tenore dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 17/62 e degli artt. 5 e 7 del regolamento n. 99/63, la Commissione è tenuta a sentire le persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi un interesse sufficiente solo qualora dette persone chiedano effettivamente di essere sentite. Poiché l'Ancides non ha chiesto di essere sentita, non si può far carico alla Commissione di non avere osservato le suddette disposizioni.
punto 9
In terzo luogo, gli argomenti dell'Ancides relativi agli artt. 8 e 9 del regolamento n. 99/63 non sono pertinenti giacché detti articoli contengono soltanto norme procedurali che si applicano nei casi in cui la Commissione decida di tenere un'audizione orale o sia tenuta a farlo. Orbene, nella fattispecie l'audizione orale non ha avuto luogo e non era obbligatoria.
punto 10
Si deve aggiungere che l'Ancides aveva comunque la possibilità di esprimere il suo punto di vista quando rispose con lettera 7 giugno 1984 alla comunicazione contemplata dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17/62. Pertanto, non si possono accogliere gli argomenti della ricorrente relativi alla lesione delle prerogative della difesa.
punto 11
Nel merito l'Ancides deduce che la Commissione, adottando la decisione impugnata, non ha applicato correttamente gli artt. 85 e 86 del trattato CEE.
punto 12
In primo luogo, essa sostiene essenzialmente che la decisione della Commissione si risolve nell'attribuire all'Unidi una posizione di vantaggio che equivale ad una posizione dominante. Così, tutti gli operatori economici del settore del materiale dentario sarebbero costretti a partecipare all'« Expo Dentai ». Non vi sarebbe più spazio né per altre associazioni d'imprese che perseguano scopi o svolgano attività d'indole promozionale, né per singole imprese che vogliano organizzare autonomamente proprie esposizioni.
punto 13
Su questo punto si deve innanzitutto rilevare che l'aumento del grado di concentrazione sul mercato è un fattore da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame della domanda di rinnovo di un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del trattato qualora detto aumento influisca sulla struttura della concorrenza sul mercato considerato.
punto 14
Nella fattispecie toccava all'Ancides fornire i dati di fatto idonei a comprovare l'esistenza di una situazione del genere. Orbene, essa non ha fornito i dati che avrebbero consentito alla Corte di accertare se l'Unidi detenga effettivamente una posizione dominante o sfrutti abusivamente detta posizione.
punto 15
Inoltre, la possibilità che l'Unidi goda di una posizione dominante è ridotta dal fatto che attualmente l'Ancides organizza una fiera commerciale concorrente e che iniziative promozionali distinte dalle grandi fiere commerciali, come le manifestazioni cosiddette « open houses », organizzate dai produttori, e le mostre abbinate a congressi di specialisti acquistano importanza sempre crescente. Si deve aggiungere che dal fascicolo emerge come tutti i produttori interessati ed i loro ausiliari commerciali restino liberi di partecipare alle predette « open houses » ed alle mostre abbinate a congressi di specialisti.
punto 16
Pertanto, l'Ancides non è riuscita a dimostrare che l'importanza dell'« Expo Dentai » abbia provocato un grado di concentrazione sul mercato tale da far venir meno i presupposti per un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3.
punto 17
L'Ancides fa inoltre carico alla Commissione di non aver valutato correttamente l'importanza delle modifiche introdotte nel nuovo regolamento dell'« Expo Dentai » rispetto al regolamento che costituiva oggetto della decisione adottata dalla Commissione nel 1975.
punto 18
Si deve ricordare che il regolamento dell'« Expo Dentai » che è all'origine del presente ricorso corrisponde sostanzialmente al regolamento oggetto della decisione del 1975, tranne per quel che riguarda le modifiche sopra menzionate, che hanno reso il sistema apparentemente meno restrittivo. La Commissione aveva pertanto motivo di ritenere che, a prima vista, il nuovo regolamento dell'« Expo Dentai » potesse fruire dell'esenzione al pari del precedente.
punto 19
A proposito di dette modifiche l'Ancides sostiene in primo luogo che, siccome l'Unidi ha deciso che le « Expo Dentai » avrebbero avuto luogo ogni anno in giugno e siccome il divieto fatto agli espositori di partecipare ad altre manifestazioni è stato ridotto ai sei mesi che precedono l'« Expo Dentai », l'Ancides, tenuto conto del periodo delle ferie estive in Italia, non dispone ormai che di un periodo eccessivamente breve per organizzare le proprie mostre.
punto 20
A questo proposito si deve rilevare che il regolamento dell'« Expo Dentai » considerato dalla Commissione non stabilisce affatto che detta mostra deve sempre tenersi in giugno. Peraltro, all'udienza è emerso che in realtà l'« Expo Dentai » 1986 ha avuto luogo in settembre. Questo argomento dev'essere pertanto respinto.
punto 21
L'Ancides sostiene in secondo luogo che la Commissione ha sopravvalutato l'importanza dell'altra modifica apportata al regolamento « Expo Dentai », vale a dire la creazione di un collegio arbitrale competente a statuire sui gravami proposti dagli espositori esclusi dall'« Expo Dentai ».
punto 22
A questo proposito si deve osservare che, come la Commissione ha rilevato nella decisione impugnata, nel periodo successivo alla decisione 75/498 vi sono stati alcuni casi di esclusione dall'« Expo Dentai » per infrazione del regolamento. Per garantire l'obiettiva applicazione di quest'ultimo, la Commissione ha chiesto all'Unidi di istituire un rimedio esperibile dinanzi ad un collegio arbitrale.
punto 23
Orbene, l'Ancides, pur lamentando carenze nel funzionamento del collegio arbitrale, non ha dimostrato che sia basata su fatti materialmente inesatti e sia viziata da manifesto errore di valutazione la considerazione della Commissione secondo cui la creazione di detto collegio costituisce un miglioramento del regolamento dell'« Expo Dentai ». Questo argomento dev'essere quindi respinto.
punto 24
Infine, l'Ancides assume che la Commissione non ha tenuto conto delle nuove tendenze del mercato nel settore delle esposizioni di materiale dentario, che priverebbero di valore le considerazioni figuranti nella decisione 75/498 e incorporate, mediante rinvio, nella decisione impugnata.
punto 25
Si deve precisare che la Commissione, esaminando la domanda dell'Unidi intesa ad ottenere il rinnovo dell'esenzione concessa nel 1975, era tenuta ad accertare se la situazione della concorrenza sul mercato non fosse talmente mutata da far venir meno i presupposti per la concessione dell'esenzione.
punto 26
Su questo punto occorre ricordare che nell'impugnata decisione la Commissione ha espressamente rilevato che le tendenze che caratterizzano in particolare le azioni promozionali in materia dentaria in Italia, menzionate nella decisione 75/498, vale a dire le manifestazioni « open houses », i congressi di specialisti abbinati a mostre e le esposizioni specializzate, continuano a caratterizzare il settore. Poiché trattasi delle stesse tendenze alle quali l'Ancides si richiama per dimostrare i mutamenti del mercato, non si può far carico alla Commissione di non aver tenuto conto delle nuove tendenze del mercato nell'adottare la decisione impugnata.
punto 27
Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso dev'essere interamente respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 28
A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. L'Ancides, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) L'Ancides è condannata alle spese.

Firme

O'Higgins Due Bahlmann Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 9 luglio 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione T. F. O'Higgins

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze