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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterrannee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (80/68/CEE)

Testo in vigore al

Art. 2

La presente direttiva non si applica:

  1. a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di fognature e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;

  2. b) agli scarichi nei quali si constati da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato la presenza di sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione sufficientemente piccole da escludere qualsiasi rischio presente o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

  3. c) agli scarichi contenenti sostanze radioattive.

Art. 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:

  1. a) impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco I, e

  2. b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze.

Art. 4

1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri:

— vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I;

— sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l'operazione o rilasciano un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire tale scarico;

— prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverso dalle operazioni menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la Commissione che, sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio proposte di revisione della presente direttiva.

2.

Tuttavia, qualora un'indagine preventiva riveli che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell'elenco I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.

Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

3. Gli Stati membri, dopo un'indagine preventiva, possono autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile.

Art. 5

1.

Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera b), gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva

— qualsiasi scarico diretto di sostanze dell'elenco II, in modo da limitare tali scarichi;

— le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.

In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.

2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo.

Art. 6

In deroga agli articoli 4 e 5, la ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica di tali acque è soggetta a un'autorizzazione particolare rilasciato (SIC! rilasciata) caso per caso dagli Stati membri. Questa autorizzazione è rilasciata solo se non vi è il rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

Art. 7

Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata.

Art. 8

Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità.

Art. 9

Qualora uno scarico diretto sia autorizzato conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 5, o qualora un'operazione di eliminazione delle acque usate, che abbia come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente all'articolo 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:

— il luogo di scarico;

— la tecnica di scarico;

— le precauzioni indispensabili, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli effluenti, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situate in prossimità;

— la massima quantità ammissibile di una sostanza negli effluenti durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze;

— i dispositivi che permettono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee;

— se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.

Art. 10

Qualora un'operazione di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:

— il luogo in cui avviene tale operazione;

— i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;

— le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nelle materie da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale;

— la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati delle materie contenenti sostanze dell'elenco I o II e, possibilmente delle stesse sostanze, da eliminare o mettere in deposito, nonché le condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze;

— nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo I, e all'articolo 5, paragrafo I, le precauzioni tecniche da attuare per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell'elenco I nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell'elenco II;

— se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.

Art. 11

Le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere concesse solo per un periodo limitato; esse verranno riesaminate almeno ogni quattro anni e potranno essere prorogate, modificate o revocate.

Art. 12

1. Qualora il richiedente di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata.

2. Qualora le condizioni prescritte da un'autorizzazione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta i provvedimenti atti a far si che le condizioni stesse vengano soddisfatte; se necessario, essa revoca l'autorizzazione.

Art. 13

Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee.

Art. 14

Per gli scarichi di sostanze degli elenchi I e II in atto al momento della notifica della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, entro il quale gli scarichi dovranno essere conformi alla direttiva stessa.

Art. 15

Le autorità competenti degli Stati membri tengono l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 concernenti gli scarichi di sostanze dell'elenco I, delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 concernenti gli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.

Art. 16

1.

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE7. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

  4. d)

2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

3. La Commissione è le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Art. 17

Nel caso di scarichi nelle acque sotterranee transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro, che prevede di autorizzare tali scarichi, informa gli altri Stati membri interessati prima di rilasciare l'autorizzazione. Prima del rilascio di un'autorizzazione hanno luogo, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, consultazioni cui può partecipare la Commissione.

Art. 18

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in alcun caso provocare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque di cui all'articolo I.

Art. 19

Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Art. 20

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina e, se necessario, completa gli elenchi I e II, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

Art. 21

1.

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia questo termine è portato a quattro anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica, sotto riserva della sua adesione il 1o gennaio 1981.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Dall'entrata in vigore in uno Stato membro delle disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi in esso le disposizioni della direttiva 76/464/CEE concernenti le acque sotterranee.

Art. 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente S. BARRETT