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Sez. 2 - , Sentenza n. 6021 del 28/02/2019 (Rv. 653146 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Concluso anteriormente al d.lgs. n. 303 del 1991 - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Successivi fatti contrari o aggiunti - Prova testimoniale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653146-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Poiché per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né "ad probationem" né "ad substantiam", il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2723, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)