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Sez. 3, Sentenza n. 306 del 15/02/1962 (Rv. 250468 - 01)

VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - TRASFERIMENTI SUCCESSIVI DI AUTOVEICOLI - TRASCRIZIONE SOLTANTO DELL'ULTIMO TRASFERIMENTO - LEGITTIMITA - APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE PREVISTE PER GLI ATTI DA PRODURSI AL PRA - CONDIZIONI *
Stato
decisa il 1962-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250468-01

VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - TRASFERIMENTI SUCCESSIVI DI AUTOVEICOLI - TRASCRIZIONE SOLTANTO DELL'ULTIMO TRASFERIMENTO - LEGITTIMITA - APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE PREVISTE PER GLI ATTI DA PRODURSI AL PRA - CONDIZIONI *

Nel caso di vendite successive di autoveicoli (vendite a catena) nulla vieta che la trascrizione del passaggio di proprieta nel pubblico registro automobilistico venga eseguita al nome dell'ultimo acquirente. Tale trascrizione non e, infatti, prescritta come requisito di validita e di efficacia dei trasferimenti di proprieta degli autoveicoli, ma e richiesta dalla legge solo come misura di cautela e di sicurezza per l'ipotesi di conflitto tra piu persone che vantino diritti sugli stessi e, soltanto quando venga eseguita, gli Atti da presentarsi al detto ufficio del registro sono soggetti al trattamento tributario di cui al DL lgt 18 giugno 1945, n 399 e successive modifiche.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)