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Sez. 6, Sentenza n. 9975 del 14/05/1975 Ud. (dep. 29/10/1975) Rv. 131056 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - PUBBLICO MINISTERO - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - IMPUGNAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER I MOTIVI DALLA DATA DEL VISTO - ULTERIORE COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131056-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - PUBBLICO MINISTERO - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - IMPUGNAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER I MOTIVI DALLA DATA DEL VISTO - ULTERIORE COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Quando il pubblico ministero abbia ricevuto una sentenza per il visto, ai sensi dell'art 31 RD 28 maggio 1931, n 603 ed abbia utilizzato la ricezione dell'atto, ai fini dell'impugnazione, proponendo la relativa dichiarazione, il termine per la presentazione dei motivi decorre dal giorno dell'apposizione del visto, non essendo dovuta l'ulteriore comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza a norma dell'art 151 cod proc pen; cio perche tale comunicazione e resa superflua dall'avvenuto conseguimento dello scopo dell'atto, che e quello di mettere in condizione il pubblico ministero di conoscere il provvedimento al fine di proporre un'eventuale impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 31, Legge 28/05/1931 num. 603 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)