Sez. 1, Sentenza n. 1818 del 19/03/1980 (Rv. 405421 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1664 COD CIV - FINALITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1664 COD CIV - FINALITA.*
L'alea connaturale al contratto di appalto non incide sulle prestazioni delle parti in modo da renderle quantitativamente e qualitativamente incerte, ma investe soltanto la sfera economica dei contraenti, restando estranea al contenuto giuridico del rapporto, in nulla differendo, se non per la maggiore intensita e latitudine, dall'alea economica presente in ogni contratto a prestazioni corrispettive, e, in particolare, in quelli ad esecuzione differita, periodica o continuativa, nei quali le vicende economiche sopravvenute possono alterare la situazione di equilibrio fra le prestazioni considerate dalle parti al momento della stipulazione. Rientrano, pertanto, nell'alea normale del contratto anche le sopravvenienze imprevedibili, rispetto alle quali i rimedi previsti dall'art 1664 cod civ sono finalizzati esclusivamente al contenimento del rischio economico, consentendo di ripristinare l'equilibrio del sinallagma quando la sproporzione superi i limiti emergenti dalla disposizione predetta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)