Sez. 2, Sentenza n. 2926 del 04/08/1969 (Rv. 342780 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CONVENZIONI TRA PRIVATI PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - IN GENERE - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - PRESCRIZIONI DI PIANI REGOLATORI E REGOLAMENTI COMUNALI - CONVENZIONE COSTITUTIVA DI SERVITU PREDIALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CONVENZIONI TRA PRIVATI PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - IN GENERE - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - PRESCRIZIONI DI PIANI REGOLATORI E REGOLAMENTI COMUNALI - CONVENZIONE COSTITUTIVA DI SERVITU PREDIALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA.*
Il contenuto delle limitazioni legali della proprieta e delle prescrizioni di piani regolatori e regolamenti locali puo formare oggetto di una convenzione costitutiva di una servitu prediale di maggiore o della medesima portata, ma avente efficacia autonoma e svincolata da quella dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori. (nella specie, nell'atto pubblico di vendita di una porzione di area edificatoria era stato convenuto che il compratore poteva costruire un edificio con le caratteristiche di 'villinò ed elevare, con l'assenso del comune, detta costruzione a metri 16 di altezza in deroga al locale regolamento. In tempo successivo alla costruzione del villino, avente le predette caratteristiche, il compratore lo aveva venduto ad altro soggetto, il quale lo aveva abbattuto ed aveva sull'area di risulta costruito altro edificio avente le medesime caratteristiche, ma diviso in ciascuno dei quattro piani in piu appartamenti. Gli acquirenti delle restanti zone dell'originaria area edificatoria erano insorti contro tale fatto ed avevano dedotto che la nuova costruzione violava i limiti imposti nel regolamento edilizio e, per essere divisa in piu appartamenti, non costituiva un 'villinò. I giudici di merito avevano ritenuto che il nuovo edificio sostituiva quello precedente, del quale aveva le medesime caratteristiche di altezza, cubatura, dimensioni, architettura ecc e, benche destinato all'uso di piu famiglie, aveva la natura di 'villinò, ed avevano affermato che rimanendo immutato il vantaggio del fondo dominante era illegittima la pretesa di aggravare la posizione del fondo servente. Il SC ha giudicato esatto tale ragionamento ed ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)