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Sez. L, Sentenza n. 4268 del 08/05/1987 (Rv. 453021 - 01)

TRANSAZIONE - FORMA - UTILIZZAZIONE DI UN MODULO A STAMPA PREDISPOSTO DA UNO DEI CONTRAENTI E SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBE LE PARTI - IDONEITÀ - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE SINGOLE CLAUSOLE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453021-01

TRANSAZIONE - FORMA - UTILIZZAZIONE DI UN MODULO A STAMPA PREDISPOSTO DA UNO DEI CONTRAENTI E SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBE LE PARTI - IDONEITÀ - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE SINGOLE CLAUSOLE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'utilizzazione di un modulo a stampa, predisposto da uno dei contraenti e sottoscritto da entrambe le parti, ben può costituire la manifestazione esteriore di una volontà negoziale contenente gli estremi di una transazione; e l'adesione può risultare dalla sottoscrizione di entrambi i contraenti, senza la necessità di specifica sottoscrizione di tutte le singole clausole, eccettuate quelle indicate espressamente dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)