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Sez. 1, Sentenza n. 152 del 10/01/1998 (Rv. 511419 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - PRATICANTE | Pratica giornalistica - Validità - Requisito dello svolgimento presso un periodico a diffusione regionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari, ex art. 34 legge n. 69 del 1963 - Vincolo di subordinazione all'editore dei sei giornalisti professionisti - Necessità - Esclusione - Collaborazione esterna continuativa e coordinata dei sei giornalisti - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511419-01

STAMPA - GIORNALISTA - PRATICANTE

L'art. 34, comma primo, della legge n. 69 del 1963, nella parte in cui stabilisce che la pratica giornalistica deve svolgersi presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari, va interpretato nel senso che nel numero minimo di tali professionisti sono computabili, ai fini dell'utile svolgimento della pratica, non solo quelli vincolati all'editore del periodico da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche i giornalisti professionisti che collaborino nel periodico stesso con prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)