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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Testo in vigore al

Art. 44

1. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.

2. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'.

2. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

1. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

1. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

2. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione, alla proprieta' diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV. Rapporti politici

Art. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.

2. Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere civico.

3. La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

4. Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge.

Art. 49

1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita'.

Art. 51

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

2. La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

1. La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.

2. Il servizio militare e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.

3. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.

2. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'.

Art. 54

1. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

2. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte II. Ordinamento della repubblica

Titolo I. Il parlamento

Sezione I. Le Camere.

Art. 55

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.

2. Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.

4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.3

Art. 57

1. Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

2. Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

3. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

Art. 58

1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'.

2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

2. La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.3

Art. 61

1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2. Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

2. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.