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Sez. 3, Ordinanza n. 25481 del 17/09/2025 (Rv. 676351-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Prospective overruling - Nozione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676351-02

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo, dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi norme sostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo (tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso); c) che, in conseguenza dell'overruling, si determini un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un overruling in relazione al mutamento di orientamento - cui avevano dato avvio Cass. n. 15859 del 2019 e Cass. Sez. U. pen. n. 22065 del 2021 - in ordine alle regole, civili o penali, applicabili al giudizio civile di rinvio susseguente al rinvio ex art. 622 c.p.p., sia perché relativo a nome e principi anche di diritto sostanziale; sia perché non determinante effetti preclusivi del diritto di azione o di difesa della parte; sia, infine, perché l'orientamento pregresso non poteva dirsi né univoco né consolidato).

Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 101 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)