Sez. 2, Sentenza n. 6581 del 10/06/1991 (Rv. 472609 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - Poteri del giudice - Riduzione in pristino (demolizione) - In genere | Domanda di riduzione in pristino - Legittimazione attiva - Determinazione - Criteri - Diritto al risarcimento del danno - Titolarità - Onere probatorio.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - Poteri del giudice - Riduzione in pristino (demolizione) - In genere
Nel caso di violazione delle distanze legali legittimato a proporre la domanda di riduzione in pristino è soltanto il proprietario di una preesistente e fronteggiante fabbrica, rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale, e non anche quello di altre fabbriche non frontistanti, quantunque comprese nello stesso edificio o nella stessa zona, salvo restando il suo diritto al risarcimento del danno in caso di dimostrazione di un concreto pregiudizio economico per la diminuzione di aria, luce, panoramicità o soleggiamento dello edificio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)