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Sez. 2, Sentenza n. 6581 del 10/06/1991 (Rv. 472609 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - Poteri del giudice - Riduzione in pristino (demolizione) - In genere | Domanda di riduzione in pristino - Legittimazione attiva - Determinazione - Criteri - Diritto al risarcimento del danno - Titolarità - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1991-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472609-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - Poteri del giudice - Riduzione in pristino (demolizione) - In genere

Nel caso di violazione delle distanze legali legittimato a proporre la domanda di riduzione in pristino è soltanto il proprietario di una preesistente e fronteggiante fabbrica, rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale, e non anche quello di altre fabbriche non frontistanti, quantunque comprese nello stesso edificio o nella stessa zona, salvo restando il suo diritto al risarcimento del danno in caso di dimostrazione di un concreto pregiudizio economico per la diminuzione di aria, luce, panoramicità o soleggiamento dello edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)