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Sez. U, Ordinanza n. 24045 del 27/08/2025 (Rv. 675741-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. - Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675741-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Il ricorso ex art. 112, comma 5 c.p.a., proposto dall'amministrazione soccombente al fine di ottenere chiarimenti sulla portata del dictum giudiziale da eseguire, non è impugnabile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto la relativa questione non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, involgendo unicamente il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere medesimo.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)