Sez. 3, Ordinanza n. 2727 del 07/02/2026 (Rv. 677749-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE | Danni cagionati da fauna selvatica - Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. - Nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento - Onere della prova - A carico del danneggiato - Reazione impropria o negligente del danneggiato - Interruzione del nesso di causalità - Conseguenze - Responsabilità dell'ente pubblico - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE - In genere.
RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve ritenersi interrotto - con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente - ove il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, la quale fa degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro.
Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)