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Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 08/03/2001 (Rv. 544595 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Iscrizione o cancellazione dall'albo e procedimenti disciplinari - Deliberazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti - Reclamo - Procedimento - Rito camerale - Applicabilità - Sentenza sul reclamo - Appello - Tempestività - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544595-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

Il procedimento di reclamo contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo ed in materia disciplinare e l'appello avverso la sentenza che (in camera di consiglio) ha pronunciato su detto reclamo, si svolgono, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 1067 del 1953, secondo il rito camerale, con conseguente applicazione dei principi generali relativi ai procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e segg. cod. proc. civ.). Ne deriva che, ai fini della tempestività dell'appello avverso la sentenza anzidetta, è sufficiente il rituale del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" nel termine di trenta giorni stabilito dal citato art. 28, essendo irrilevante la mancata notificazione, nel medesimo termine, del ricorso stesso e del decreto di fissazione della udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)