Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 24/07/1999 (Rv. 528918 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITÙ DI VEDUTA - IN GENERE | Fondi a dislivello - Esistenza di recinzione metallica sul confine - Conseguente possibilità di vista reciproca sull'altro fondo - Realizzazione lungo tutto il confine di muro e per parte di esso di terrapieno - Idoneità di quest'ultimo a svolgere funzione di terrazzamento con assicurazione della facoltà di inspicere e prospicere sull'altro fondo - Riconducibilità della situazione al contenuto di una servitù di veduta - Esclusione da parte del giudice di merito - Sulla base di bilanciamento fra tale situazione ed il venir meno della vista per la restante estensione del confine - Erroneità - Sussistenza - Accertamento della riconducibilità della nuova situazione al contenuto della servitù per essere stata resa comoda e stabile la vista - Necessità - Cassazione con rinvio - Prescrizione al giudice di merito dell'applicazione di tale principio di diritto.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITÙ DI VEDUTA - IN GENERE
Poiché il contenuto del diritto di servitù si concreta in un peso imposto su un fondo, quello servente, per l'utilità - che può consistere anche nella maggiore comodità o amenità - di altro fondo, quello dominante, l'insorgenza di una situazione di fatto idonea ad integrare il contenuto di una servitù non può essere accertata soppesando, per poi eliderli, l'aggravio subito dal fondo servente con il vantaggio arrecato allo stesso fondo dal verificarsi di detta situazione, e, quindi, assumendo come rilevanti, contro il disposto dell'art. 1027 cod. civ., l'aggravio ed il vantaggio riferiti al solo fondo servente, anziché rispettivamente al fondo servente ed a quello dominante. Ne consegue che, in una situazione di esistenza di due fondi degradanti, in cui la possibilità reciproca di vedere nel fondo altrui era favorita dalla conformazione dei luoghi e dall'esistenza di una recinzione metallica lungo il confine, erroneamente il giudice di merito esclude l'insorgenza di una situazione di fatto corrispondente al contenuto di una servitù di veduta, argomentando che la realizzazione su una parte del confine tra i due fondi, previa costruzione di un muro su tutto il confine, di un terrapieno idoneo a svolgere la funzione di terrazzamento, con assicurazione della facoltà di inspicere e prospicere sul fondo altrui, pur concretandosi in un aggravamento del precedente stato di quest'ultimo, era controbilanciata dal venir meno (a causa del muro) della veduta originaria su di esso lungo la rimanente parte del confine, dovendo, viceversa, la relativa indagine tendere ad accertare se il suddetto terrazzamento aggravi la posizione di quel fondo con il suo assoggettamento ad una servitù di veduta e l'attribuzione all'altro fondo della contrapposta utilità, consistente nell'essere divenuta possibile una vista comoda e stabile sul preteso fondo servente, nel mentre l'originaria situazione dei luoghi e la reciproca possibilità di vedere dall'uno all'altro fondo escludevano la configurabilità di una servitù (nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito, vincolando il giudice del rinvio all'applicazione dell'enunciato principio di diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 949 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)