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Sez. 5 - , Sentenza n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Avvocato cassazionista che ha sottoscritto l’atto introduttivo - Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661475-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)