Sez. L, Sentenza n. 913 del 06/02/1985 (Rv. 439086 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RESIDUA - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RESIDUA - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
In tema di pensione d'Invalidità, nella disciplina dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la residua capacità di guadagno dell'assicurato deve essere valutata in concreto, alla stregua della sua possibilità di trovare impiego nella stessa occupazione già ricoperta, od anche in occupazioni differenti, purché analoghe, rientranti nelle sue attitudini e tali da consentirgli un'utilizzazione delle rimanenti energie lavorative senza usura, e, pertanto, non può essere desunta da un generico riscontro della sua idoneità a qualsiasi lavoro, né da astratte considerazioni sulla sua facoltà di provvedere ad una riconversione professionale. (V 1079/83, mass n 425869).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)