Sez. 5 - , Sentenza n. 11615 del 11/05/2017 (Rv. 644120 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Accertamento tributario nei confronti di società di persone - Avviso - Notificazione al socio illimitatamente responsabile - Necessità - Esclusione - Fondamento - Avviso di mora o cartella di pagamento - Notificazione - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In materia di IVA, poiché l'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare a quest’ultimo l'avviso di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta, potendo limitarsi, nella vigenza dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, a notificargli l'avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l’impugnazione di tali atti, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2269, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2320, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)