Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22997 del 11/11/2016 (Rv. 642018 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Diniego di rimborso - Ricorso per la restituzione di somme indebitamente versate - Presupposto - Provvedimento espresso o tacito di diniego - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assuma indebitamente versate può essere proposto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso, che sia espresso o, se tacito, qualora sia decorso il termine dilatorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. In questa seconda ipotesi, formatosi il silenzio rifiuto per l'inutile decorso del predetto termine, il ricorso è sempre proponibile, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sino a quando non si prescrive il diritto alla restituzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)