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Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 03/08/2007 (Rv. 600206 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazione dell'articolo 46 legge 6 giugno 1974 n.298 (autotrasporto) come modificato dall'articolo 18, secondo comma, d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507 - Verbale di contestazione con applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo - Impugnazione davanti al giudice di pace - Ammissibilità - Motivazione.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600206-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

È ammissibile l'impugnazione davanti al giudice di pace del verbale di contestazione per violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974 n.298 (autotrasporto) con conseguenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti, il testo di tale articolo, come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507 - titolo III° riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, articolo 18, secondo comma - stabilisce espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme di cui al capo I° sezione II° del titolo VI° cod. strada che, all'articolo 214, comma quarto, prevede il ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell'articolo 205 cod. strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 205, Cod. Strada art. 214 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)