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Sez. 6, Sentenza n. 14575 del 15/04/2026 Cc. (dep. 21/04/2026) Rv. 289888-02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Omessa traduzione del decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla domanda estradizionale - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289888-02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, non è causa di nullità l'omessa traduzione del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla domanda estradizionale, di cui art. 704, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui l'estradando, assistito, fin dall'inizio della procedura, da un interprete, abbia ricevuto la traduzione orale dell'atto, essendogli stata garantita, in tal modo, la piena comprensione delle accuse e degli elementi probatori a suo carico in tempo utile per l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 1, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)