Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16806 del 24/07/2014 (Rv. 632676 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello - Impugnabilità con regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal presidente della corte d'appello, secondo la disciplina introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, trattandosi di provvedimento contro il quale può essere proposta l'opposizione al collegio di cui all'art. 5 ter della legge 4 marzo 2001, n. 89, e che, pertanto, diventa definitivo solo in caso di mancata opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)