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Sez. 3, Sentenza n. 459 del 20/01/1979 (Rv. 396573 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO DI CITAZIONE - OMISSIONE - ANTERIORITA DEL RILASCIO DELLA PROCURA RISPETTO ALLA COSTITUZIONE DELLO ATTORE - DEDUZIONE DALL'AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396573-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO DI CITAZIONE - OMISSIONE - ANTERIORITA DEL RILASCIO DELLA PROCURA RISPETTO ALLA COSTITUZIONE DELLO ATTORE - DEDUZIONE DALL'AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA - LEGITTIMITA.*

In caso di mancata trascrizione della procura nella copia notificata dell'atto di citazione, il giudice puo - nel suo potere di apprezzamento degli Atti - ritenere sufficiente a provare la anteriorita del rilascio della procura stessa, rispetto alla Costituzione dell'attore, l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa, alla quale il cancelliere provvede previo accertamento della completezza e regolarita dei documenti indicati nell'art 165 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)