Sez. 1, Sentenza n. 13799 del 11/03/2008 Cc. (dep. 02/04/2008) Rv. 240509 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca di diritto - Anche in caso di concessione con sentenza di patteggiamento.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
La sospensione condizionale della pena, pur quando sia stata concessa con la sentenza di patteggiamento, deve essere revocata qualora, nei termini stabiliti, il soggetto a cui è stata applicata la pena concordata commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)