Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 27 marzo 1980, causa 133/79
Epigrafe
Nella causa 133/79,
1) Sucrimex SA, Parigi,
2) Westzucker, GmbH, Dortmund,
con gli avvocati Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. M. Neuen-Kauffman, 21, rue Philippe II,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf, in qualità d'agente, assistito dal sig. G. Delmoly, dell'ufficio legale della stessa istituzione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. M. Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, la ricevibilità del ricorso proposto dalle interessate, in via principale in base all'art. 173, 2o comma, e in via subordinata in base agli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato CEE,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, i mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › 1 — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
La ricorrente sub 1), società Sucrimex, vendeva alla ricorrente sub 2), società Westzucker, determinati quantitativi di zucchero. A sua volta la Westzucker cedeva alla Sucrimex i diritti derivanti da licenze d'esportazione relative a 2600 tonn, di zucchero, per consentirle di sostituirsi ad essa neil'effettuare lo sdoganamento della merce. Le licenze erano valide fino al 31 maggio 1979 e indicavano l'aliquota della restituzione all'esportazione, fissata mediante gara.
La Sucrimex riceveva dette licenze il 16 maggio 1979 e le affidava, lo stesso giorno, ad un'impresa di trasporti per farle pervenire allo spedizioniere doganale a Dunkerque. Le licenze andavano smarrite durante il tragitto. A richiesta della Westzucker, l'ente federale tedesco competente («Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung», con sede in Francoforte, in prosieguo denominato «BALM»), che aveva emesso le licenze, rilasciava nuovi titoli in base ai quali venivano esportate, in data 30 e 31 maggio 1979, le 2600 tonn, di zucchero cui essi si riferivano.
Successivamente, in data 6 e 7 giugno 1979, la Sucrimex chiedeva al «Fonds d'intervention et de régularisation du marche du sucre» con sede in Parigi (in prosieguo «FIRS»), il pagamento delle restituzioni all'esportazione secondo l'aliquota indicata nelle licenze. Con lettera 5 luglio 1979, il FIRS respingeva tali domande «tenuto conto delia posizione assunta dagli uffici della Commissione» in un telex a firma del direttore generale dell'agricoltura ed inviato al FIRS il 3 luglio 1979. Il FIRS, di conseguenza, accettava di pagare soltanto la restituzione vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, ossia una somma inferiore di 921339,04 FF a quella chiesta dalla Sucrimex.
Il summenzionato telex della Commissione ha il seguente tenore:
«Facendo seguito alle discussioni svoltesi durante la riunione del comitato di gestione “zucchero” in data 13. 6. 1979, mi pregio comunicarvi che:
1) Il BALM ha rilasciato i documenti di cui in oggetto commettendo un errore (omissione della menzione “duplicato” sulla licenza); questi documenti che appaiono come estratti della licenza n. 25155986 sono in realtà duplicati degli estratti che sono andati perduti.
L'art. 17, n. 7, del regolamento CEE n. 193/75 stabilisce che i duplicati non possono essere presentati per le operazioni d'esportazione.
La validità di questa norma non è stata negata dalla Corte di giustizia nella sentenza emessa nella causa 168/73.
In situazione normale, data l'esistenza della menzione “duplicato”, i documenti non avrebbero potuto essere usati per effettuare operazioni d'esportazione.
...»
Dopo aver ricordato i fatti, la Commissione prosegue:
«Agli uffici della Commissione sembra che la ditta Sucrimex non possa sostenere di avere ignorato che i documenti in suo possesso non erano veri estratti di licenze.
3. Perciò, gli uffici della Commissione concludono che non vi è alcun motivo valido per procedere al pagamento della restituzione calcolata in base all'aliquota fissata mediante procedimento di gara, quale figura su detti documenti.
Dovendosi ritenere che l'esportazione dello zucchero è stata effettuata senza licenza, l'esportatore può pretendere soltanto la restituzione normale vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione (cfr. regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni da applicare per l'esportazione).
C. Villain, direttore generale».
Il telex della Commissione era stato fra l'altro preceduto da un telex inviato dalla «Association des organisations professionnelles du commerce des sucres», il 23 maggio 1979, alla stessa Commissione e in cui si chiedeva che questa volesse provvedere d'urgenza alla soluzione del problema sollevato dalle licenze smarrite e
«quanto meno a far pervenire agli enti nazionali un'autorizzazione provvisoria a disciplinare la situazione attuale chiedendo al detentore le garanzie che riterranno utili».
La Commissione aveva risposto, dapprima per telefono, il 23 maggio 1979, al presidente del «Syndicat du commerce des sucres» a Parigi, e in seguito per telex, il 6 giugno 1979, alla suddetta Associazione, che, in caso di smarrimento di una licenza, il duplicato non può essere usato per effettuare operazioni d'esportazione. Con telex 9 agosto 1979, indirizzato alla Sucrimex, la Commissione confermava tale punto di vista.
punto 2
L'art. 17, n. 7, del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 193, «che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli» (GU n. L 25, pag. 10), cui fa riferimento il telex 3 luglio 1979 della Commissione, ha il seguente tenore:
«In caso di perdita del titolo o dell' estratto, gli organismi emittenti possono, a titolo eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato di detti documenti, compilato e vistato come i documenti originali e recante chiaramente la dicitura “duplicato” su ciascun esemplare.
I duplicati non possono essere presentati per le operazioni d'importazione o di esportazione».
punto 3
Il presente ricorso ha ad oggetto, in via principale, l'annullamento, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato, della pretesa decisione della Commissione comunicata al FIRS il 3 luglio 1979 e, in via subordinata, la condanna della Commissione al pagamento, per risarcimento di danni, della somma di 921339,04 FF, più gli interessi legali, ai sensi degli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato.
A sostegno della domanda d'annullamento, le ricorrenti fanno valere che, nella decisione impugnata, la Commissione ha commesso un errore di diritto, qualificando «duplicati» i certificati rilasciati dal BALM. Si tratta in realtà di copie equivalenti all'originale («à l'identique»). Inoltre, la Commissione avrebbe violato il regolamento 17 gennaio 1975, n. 192, «che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli» (GU n. L 25, pag. 1), nonché il suddetto regolamento n. 193/75. Poiché, infatti, lo zucchero che costituiva oggetto delle licenze è stato esportato e le copie equivalenti sono state presentate e vistate il giorno dell'esportazione, le ricorrenti hanno diritto al pagamento delle restituzioni richieste.
Inoltre, non adottando tempestivamente alcun provvedimento, la Commissione avrebbe violato il principio della certezza del diritto, secondo cui s'imponeva una rapida decisione per tutelare l'operatore che avesse assunto impegni fermi ed irrevocabili. Così pure, essa avrebbe violato il principio del legittimo affidamento, poiché le ricorrenti avevano legittimamente contato sulle licenze in questione. Infine, secondo le ricorrenti, la decisione di cui trattasi ha effetto retroattivo, in quanto a posteriori essa qualifica come irregolare un'operazione effettuata regolarmente e, d'altra parte, stabilisce le sanzioni connesse a tale irregolarità.
A sostegno della domanda di risarcimento, le ricorrenti fanno valere fra l'altro che la Commissione si è resa responsabile di una illecita inerzia, avendo espresso chiaramente la propria posizione soltanto il 3 luglio 1979, nonostante il telex inviatole dall'Associazione il 23 maggio 1979.
Facendo rinvio alle proprie osservazioni circa la domanda d'annullamento, le ricorrenti ricordano poi che la Commissione ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, qualificando come inesistenti i documenti regolarmente rilasciati. Le ricorrenti concludono che la Sucrimex ha subito un danno che ammonta alla somma delle restituzioni da essa non percepite per colpa della Commissione, e che ricorrono quindi gli elementi essenziali necessari per l'applicazione dell'art. 215, 2o comma.
punto 4
Con atto depositato il 28 settembre 1979, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, chiedendo che la Corte voglia:
dichiarare irricevibili le suddette domande;
porre le spese a carico delle ricorrenti.
punto 5
Le ricorrenti, nella memoria depositata l'8 novembre 1979 in merito all'eccezione d'irricevibilità, chiedono che la Corte voglia:
dichiarare irricevibile l'eccezione e respingerla;
rinviare al merito;
porre le spese a carico della Commissione.
punto 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alle fase orale sull'eccezione d'irricevibilità, senza procedere ad istruttoria.
punto 7
Con ordinanza 21 novembre 1979, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, essa ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — I mezzi e gli argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso
punto 1
Per quanto riguarda la domanda d'annullamento, la Commissione sostiene fra l'altro che il proprio telex 3 luglio 1979 costituisce una semplice lettera d'informazioni, intesa a ricordare la normativa da applicare nel caso di specie, senza alcun effetto innovativo.
Inoltre, detto telex impegna a suo avviso soltanto gli uffici della Commissione e non può essere imputato all'istituzione. Da nessun testo, infatti, risulta che, in materia, il direttore generale dell'agricoltura abbia il potere di vincolare la Commissione.
Su un piano più generale, nessun testo prevede un procedimento specifico per la disciplina dei casi come quello di specie. La Commissione ricorda in proposito che la Corte, nella sentenza 10 maggio 1978 (causa 132/77, Société pour l'exportation des sucres c/Commissione, Race. pag. 1061), ha ritenuto irricevibile un ricorso d'annullamento, in quanto il preteso atto della Commissione allora impugnato si collocava al di fuori del procedimento specifico contemplato dalla normativa comunitaria. A fortiori, secondo la Commissione, la Corte dovrà ritenere irricevibile una domanda d'annullamento proposta contro una presa di posizione che sfugge ad un preciso ambito di competenza. Tutt'al più, secondo la Commissione, il telex in questione può essere considerato come un testo contenente semplici istruzioni interne di servizio.
La convenuta conclude che la domanda d'annullamento proposta dalle ricorrenti è irricevibile, in quanto non esiste nella fattispecie alcun atto della Commissione ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, la Commissione rinvia agli argomenti da essa già esposti quanto alla domanda d'annullamento. A suo avviso, infatti, la presa di posizione espressa nel telex non può essere qualificata come un comportamento che soddisfi le condizioni poste dall'art. 215 del Trattato per il ricorso alla Corte.
Quanto alla pretesa «illecita inerzia» denunciata dalle ricorrenti, la Commissione fa osservare che, fin dal 23 maggio 1979, essa ha telefonicamente comunicato al presidente del «Syndicat du commerce des sucres» a Parigi quale fosse la situazione normativa.
Essa aggiunge che le ricorrenti avrebbero potuto impugnare dinanzi ai giudici nazionali gli atti emanati in forza del regolamento n. 193/75 e con i quali si rifiutava l'accettazione delle licenze d'esporrazione ai fini del pagamento delle restituzioni di cui è causa. A suo avviso, secondo la costante giurisprudenza della Corte, tale possibilità basta di per sé per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso.
punto 2
Quanto alla domanda d'annullamento, le ricorrenti sottolineano che il telex contestato reca la firma del direttore generale dell'agricoltura, ed è quindi un atto del funzionario competente in materia, nell'esercizio delle sue funzioni, ed impegna perciò la responsabilità della Commissione. Esse si chiedono inoltre quali siano gli organi che possono impegnare la Commissione, se questa non risulta vincolata da una decisione adottata dai suoi uffici.
Le ricorrenti fanno inoltre valere che dal telex contestato risulta chiaramente che la Commissione ha inteso non già impartire semplici istruzioni, bensì adottare nei confronti delle imprese interessate una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato. Richiamandosi alla sentenza della Corte 31 marzo 1971 (causa 22/70, Commissione e/Consiglio, Race. pag. 263), le ricorrenti sostengono che vanno considerati impugnabili tutti gli atti adottati dalle istituzioni, nell'ambito della rispettiva competenza, in una fase successiva a quella dei lavori preparatori, e con i quali le istituzioni abbiano inteso assumere o imporre obblighi. Ora, il telex impugnato, indirizzato al FIRS, ha senz'altro avuto l'effetto di imporre obblighi alle ricorrenti. Con detto telex si decideva infatti che le ricorrenti potevano fruire unicamente della restituzione vigente il giorno dell'esportazione, mentre una soluzione del genere non era prevista da alcun testo. Non essendo in alcun modo autorizzato a proporre una siffatta restituzione, il FIRS non poteva far altro, secondo le ricorrenti, che applicare i termini della decisione della Commissione. Il telex in questione avrebbe quindi privato le ricorrenti del diritto di percepire la restituzione indicata nelle licenze.
Le ricorrenti aggiungono che il caso di specie è diverso da quello considerato nella suddetta causa 132/77; il regolamento di cui trattasi nel presente procedimento non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri.
Rifacendosi essenzialmente agli argomenti da esse già sviluppati nel ricorso, le ricorrenti sottolineano, quanto alla domanda di risarcimento, che il danno di cui chiedono riparazione deriva da un grave eccesso di potere da parte della Commissione. Esse ritengono che questa disponeva, nelle circostanze del caso in esame, di un'unica alternativa: considerare le licenze come «duplicati», nel qual caso non doveva essere pagata alcuna restituzione, ovvero considerarle come «copie equivalenti all'originale» («à l'identique»), nel qual caso la Commissione doveva riconoscere il loro diritto al pagamento integrale della restituzione ivi indicata. La soluzione adottata dalla Commissione non avrebbe alcun fondamento giuridico, cosicché le ricorrenti ritengono di poter chiedere, mediante ricorso per risarcimento, che venga loro pagato il complemento di restituzione.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
punto 1
A richiesta della Corte, la Commissione ha prodotto in causa il resoconto della 530a riunione del comitato di gestione «zucchero», tenutasi il 13 giugno 1979, durante la quale era stata discussa, in presenza di un reppresentante del FIRS, la questione relativa al se i duplicati possano essere presentati ai fini dell'espletamento delle operazioni d'esportazione. Da tale resoconto risulta che il FIRS intendeva, salvo parere contrario della Commissione, pagare le restituzioni controverse.
Dallo stesso documento risulta inoltre che il rappresentante del servizio giuridico della Commissione dichiarava:
di non poter approvare una soluzione consistente nel rilasciare una licenza sostitutiva ai fini del completamento delle operazioni d'esportazione e nel chiedere all'esportatore di costituire una cauzione pari alla restituzione;
di chiedere che non si procedesse al pagamento della restituzione contemplata nei titoli smarriti;
di non vedere difficoltà a che il FIRS pagasse, per le esportazioni effettuate, la restituzione vigente al momento dell'esportazione;
di voler appoggiare qualsiasi iniziativa degli uffici interessati al fine di una modifica della normativa esistente, la quale non prevede soluzioni per l'ipotesi considerata.
punto 2
All'udienza del 30 gennaio 1980, le ricorrenti, rappresentate dall'aw. Lise Funck-Brentano, del foro di Parigi, e la Commissione, rappresentata dal sig. G. Delmoly, del proprio ufficio legale, hanno svolto osservazioni orali.
punto 3
La Commissione ha richiamato fra l'altro la sentenza della Corte 12 dicembre 1979 (causa 12/79, Wagner e/Commissione, ed in particolare il 10o punto della motivazione), in cui la Corte affermava che «l'azione di danni di cui agli ara. 178 e 215 del Trattato ... non ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo della validità dei provvedimenti adottati dagli organi nazionali competenti per l'attuazione di determinate misure nell'ambito della politica agricola comune o di valutare le conseguenze pecuniarie derivanti dall'eventuale invalidità di tali provvedimenti».
punto 4
Le ricorrenti hanno sottolineato fra l'altro che, se il FIRS non avesse tenuto conto del parere espresso dalla Commissione, questa avrebbe rifiutato, al momento della liquidazione dei conti, di assumere a carico del FEAOG le spese in questione.
Le ricorrenti hanno inoltre comunicato alla Corte di aver proposto ricorso ad un giudice amministrativo francese contro il rifiuto del FIRS di pagare le restituzioni.
punto 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6 marzo 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ricorso proposto il 13 agosto 1979, la società francese Sucrimex SA e la società tedesca Westzucker GmbH hanno chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 2o comma, del Trattato, di annullare una «... decisione della Commissione comunicata al FIRS [Fonds d'intervention et de régularisation du marche du sucre] il 3 luglio 1979, con la quale viene rifiutato alla Sucrimex il pagamento della restituzione calcolata in base all'aliquota fissata con procedimento di gara ...» e, in subordine, in forza degli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato, di condannare la Commissione al pagamento della somma di 921339, 04 FF a titolo di risarcimento del danno da esse subito.
punto 2
II ricorso trova origine nella cessione da parte della Westzucker alla Sucrimex dei diritti derivanti da licenze d'esportazione rilasciate dal competente ente tedesco («Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung») e relative a 2600 tonnellate di zucchero per il quale era stata prefissata, mediante gara, la restituzione all'esportazione, licenze valide fino al 31 maggio 1979.
punto 3
Dette licenze essendo andate smarrite, la Bundesanstalt rilasciava nuovi titoli e le 2600 tonnellate di zucchero che ne costituivano oggetto venivano esportate, in base a questi titoli, nei giorni 30 e 31 maggio 1979.
punto 4
Nel frattempo, con telex 23 maggio 1979, la «Association des organisations professionnelles du commerce des sucres» aveva chiesto alla Commissione di risolvere d'urgenza il problema sollevato dallo smarrimento delle licenze, in quanto riteneva poco soddisfacente la regola stabilita dall'art. 17, n. 7, del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 193, «che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli» (GU n. L 25, pag. 10).
punto 5
La suddetta norma stabilisce che:
«In caso di perdita del titolo o dell'estratto, gli organismi emittenti possono, a titolo eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato di detti documenti, compilato e vistato come i documenti originali e recante chiaramente la dicitura “duplicato” su ciascun esemplare.
I duplicati non possono essere presentati per le operazioni d'importazione o di esportazione».
punto 6
In pari date la Commissione confermava, dapprima per telefono, al presidente del «Syndicat du commerce des sucres» a Parigi, poi per telex, il 6 giugno 1979, alla suddetta Associazione, la situazione esistente secondo la normativa in vigore; essa aggiungeva tuttavia che i suoi uffici erano disposti a riesaminare la questione con gli esperti degli Stati membri, pur non vedendo quale potesse essere la soluzione soddisfacente, dati i problemi relativi al controllo.
punto 7
In data 6 e 7 giugno 1979, la Sucrimex chiedeva al FIRS il pagamento delle restituzioni secondo l'aliquota prefissata. Il problema della perdita delle licenze veniva successivamente discusso in una riunione del comitato di gestione «zucchero», il 13 giugno 1979.
In tale occasione, un rappresentante del servizio giuridico della Commissione avrebbe dichiarato di non poter approvare la soluzione consistente nel rilascio di una licenza sostitutiva che servisse a compiere le operazioni di esportazione, alla condizione che l'esportatore costituisse una cauzione pari alla restituzione. Egli avrebbe richiesto che non si procedesse al pagamento della differenza fra la restituzione vigente al momento dell'esportazione e quella contemplata dalle licenze smarrite.
punto 8
In seguito a tali discussioni, il FIRS riceveva, il 3 luglio 1979, un telex a firma del direttore generale dell'agricoltura presso la Commissione, in cui, dopo aver ricordato la normativa vigente ed aver esposto i fatti, si concludeva «... che non vi è alcun motivo valido per procedere al pagamento della restituzione calcolata in base all'aliquota fissata mediante procedimento di gara, quale figura su detti documenti. Dovendosi ritenere che l'esportazione dello zucchero è stata effettuata senza licenza, l'esportatore può pretendere soltanto la restituzione normale vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione ...»
punto 9
Con lettera 5 luglio 1979, il FIRS respingeva le domande 6 e 7 giugno della Sucrimex, «tenuto conto della posizione assunta dagli uffici della Commissione» nel suddetto telex. Di conseguenza, il FIRS accettava di pagare soltanto la restituzione vigente nei giorni dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, ossia una somma inferiore di 921339,04 FF a quella richiesta dalla Sucrimex.
punto 10
A sostegno della domanda d'annullamento, le società ricorrenti fanno valere che a torto la Commissione qualifica «duplicati» le «copie equivalenti all'originale» («à l'indentique»); ch'essa viola i regolamenti relativi alle restituzioni all'esportazione, respingendo una domanda di pagamento delle restituzioni per esportazioni effettuate in base a copie equivalenti; ch'essa compromette il principio della certezza del diritto, non adottando rapidamente una decisione; infine, ch'essa viola il principio del legittimo affidamento, poiché le ricorrenti hanno legittimamente contato sulle licenze in questione; inoltre, la decisione di cui trattasi avrebbe effetto retroattivo.
punto 11
A sostegno della domanda di risarcimento, le ricorrenti fanno valere di aver subito un danno, che ammonta alla somma delle restituzioni non percepite, in ragione delle irregolarità sopra descritte e dell'inerzia di cui la Commissione ha dato prova prendendo chiaramente posizione soltanto in data 3 luglio 1979, nonostante il telex inviatole dall'Associazione il 23 maggio 1979.
punto 12
La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura. Senza impegnare la discussione nel merito, è necessario statuire sulla ricevibilità dei vari capi della domanda delle ricorrenti.
punto 13
A sostegno dell'eccezione d'irricevibilità opposta alla domanda d'annullamento, la Commissione fa valere che il proprio telex 3 luglio 1979 è una semplice lettera d'informazioni ad uso del FIRS, in cui ci si limita a ricordare la normativa da applicare nel caso di specie e che non può quindi produrre effetti giuridici. Inoltre, detto telex avrebbe impegnato unicamente gli uffici della Commissione e non sarebbe imputabile all'istituzione.
punto 14
Le ricorrenti sostengono, invece, che nel telex della Commissione si concreta l'intenzione di adottare nei loro confronti una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato. Inoltre, non si potrebbe seriamente contestare che le dichiarazioni di un direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni, vincolino la Commissione.
punto 15
Per stabilire se il telex 3 luglio 1979 della Commissione costituisca una decisione atta ad essere impugnata dalle ricorrenti in forza dell'art. 173, 2o comma, del Trattato, si deve accertare se detto telex potesse produrre effetti giuridici.
punto 16
Sta di fatto che l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di restituzioni all'esportazione dipende dagli organi nazionali a tale scopo designati e che la Commissione non ha alcuna competenza ad adottare provvedimenti relativi alla loro interpretazione, bensì unicamente la possibilità di esprimere la propria opinione, non vincolante per le autorità nazionali.
punto 17
Inoltre, né dalla formulazione, né dal contenuto del telex controverso risulta ch'esso mirasse a produrre effetti giuridici di sorta.
punto 18
Ne consegue che, nella fattispecie, non esiste alcun atto della Commissione impugnabile mediante ricorso d'annullamento.
punto 19
In quanto fondato sull'art. 173, 2o comma, del Trattato, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
punto 20
A sostegno dell'eccezione d'irricevibilità opposta alla domanda di risarcimento, la Commissione fa valere che la presa di posizione espressa nel proprio telex non può qualificarsi come un comportamento che soddisfi le condizioni poste dall'art. 215, 2o comma, del Trattato per il ricorso alla Corte. Inoltre, le ricorrenti avrebbero a suo avviso dovuto impugnare dinanzi ai giudici nazionali il rifiuto, da parte dell'ente nazionale, di versare le restituzioni controverse.
punto 21
Da parte loro, le ricorrenti sostengono che, non avendo la soluzione adottata dalla Commissione alcun fondamento giuridico, si deve riconoscere il loro diritto di chiedere, mediante ricorso per risarcimento, il pagamento del complemento di restituzione.
punto 22
Riguardo a questa domanda, formulata in subordine e vertente su un importo equivalente alla somma delle restituzioni non percepite dalle interessate e quindi strettamente legata alla domanda d'annullamento, basta ricordare i rapporti, sopra descritti, fra la Commissione e il FIRS. Il telex, come del resto il complessivo comportamento di cui si fa carico alla Commissione, si colloca nell'ambito della cooperazione interna fra la Commissione e gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria in questo campo, cooperazione che, di regola, non può far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei singoli.
punto 23
In ogni caso, infatti, non è il telex controverso della Commissione, bensì la decisione del FIRS di seguire l'orientamento ivi indicato, che potrebbe considerarsi come un atto recante pregiudizio alle ricorrenti.
punto 24
Ora, il controllo sull'attività amministrativa svolta dagli Stati membri per l'applicazione del diritto comunitario spetta anzitutto ai giudici nazionali, salva restando la possibilità per gli stessi di sottoporre questioni pregiudiziali a questa Corte in forza dell'art. 177 del Trattato CEE. Stando così le cose, si può ritenere che la via da seguire fosse quella dell'impugnazione dinanzi ai giudici nazionali, che in effetti sono stati già aditi.
punto 25
II ricorso va perciò dichiarato irricevibile anche in quanto basato sugli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato.
SENTENZA › Sulle spese
punto 26
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti; le spese vanno quindi poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o II ricorso è irricevibile.
2o Le spese sono poste a carico delle ricorrenti.
Firme
Touffait
Pescatore
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 marzo 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
A. Touffait