Sez. L - , Sentenza n. 9736 del 19/04/2018 (Rv. 648728 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Insubordinazione - Nozione - Rifiuto di adempimento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, cui si applicano, in ragione del rinvio operato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, i princìpi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, la nozione di insubordinazione non è limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma comprende qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell'organizzazione datoriale, senza che il lavoratore possa, fuori dei casi di inadempimento totale del datore di lavoro e in mancanza di un eventuale avallo giudiziario, conseguibile anche in via d'urgenza, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il comportamento del comandante della polizia municipale di un comune che, a fronte di ordini di servizio relativi al controllo del traffico emanati dal segretario comunale, non vi aveva ottemperato e ne aveva anzi adottati altri contrastanti, sul presupposto che in base al regolamento municipale il segretario comunale potesse impartire soltanto direttive di massima e non disposizioni specifiche, riservate alla sua competenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 1460, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)