Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Testo in vigore al
Art. 12
1. Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.
2. E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne da' la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.
3. E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.
Art. 13
1. Ai meccanici ortopedici ed ernisti e' consentito:
a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;
b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera a);
c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.
2. L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo puo' essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.
Art. 14
1. E' vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata.
2. Sono compresi in tale divieto:
a) le riduzioni di lussazioni;
b) le incisioni di ascessi anche superficiali;
c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;
d) i cateterismi delle vie genito-urinarie, maschili e femminili;
e) le medicazioni delle cavita' nasali, auricolari, oculari, orali;
f) le medicazioni in genere delle ferite.
Art. 15
1. Soltanto sotto il controllo del medico curante e' consentito agli infermieri di praticare:
a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;
b) medicazioni vaginali e rettali;
c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.
Art. 16
1. Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:
a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;
b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;
c) eseguire frizioni;
d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;
e) praticare lavande rettali e vaginali;
f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.
Art. 17
1. E' vietato agli esercenti i mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.
2. I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.
Art. 18
1. E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della ipotesi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della liberta' personale per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprieta' di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione.
2. Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale detti esercenti siano domiciliati.
3. L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza, provvedera' al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.
4. L'esercente che, invitatovi dall'ufficio comunale, non consegni, ai fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la licenza o titolo di abilitazione sara' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.
Art. 19
1. Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione della licenza o del certificato di abilitazione di quegli esercenti che abbiano riportato piu' di una condanna passata in giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente e abitualmente dediti all'ubbriachezza.
2. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo e' ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno.
3. Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo dovra' a cura della Prefettura essere comunicata al podesta' del Comune dove il condannato esercitava la sua arte.
Art. 20
1. Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attivita' professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.
2. I suddetti esercenti, inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.
3. I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a L. 300. In caso di recidiva l'ammenda non potra' essere inferiore a L. 200.
4. Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.
Art. 21
1. I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal presente regolamento.
Art. 22
1. E' vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel presente regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.
2. E' ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto della attivita' professionale cui i medesimi sono autorizzati in forza del presente regolamento.
3. Le disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono indicate quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse.
4. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 300.
5. In caso di recidiva l'ammenda non sara' inferiore a L. 200.
Art. 23
1. Coloro che attualmente esercitano le arti contemplate nel presente regolamento potranno, quantunque sprovvisti di titolo, continuarne l'esercizio fino a quando non sia stata chiusa la sessione locale di esami di idoneita' di cui all'articolo 6 della legge.
2. Fino a quando non siano stati istituiti e non abbiano incominciato a funzionare i corsi di cui all'art. 2 della legge, gli esercenti regolarmente autorizzati alle arti ausiliarie possono farsi coadiuvare nelle proprie mansioni da tirocinanti, ai sensi dell'art. 8 della legge.
3. Ai suddetti tirocinanti, pero', e' vietato sotto comminatoria delle sanzioni di legge e del presente regolamento la esplicazione di ogni attivita' che importi comunque esercizio diretto in confronto del pubblico dell'arte che e' oggetto del tirocinio che essi compiono.
Art. 24
1. Agli effetti dell'art. 7 della legge, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, le Amministrazioni delle opere ospedaliere dovranno inviare al prefetto della Provincia un elenco nominativo, in duplice esemplare, di tutti gli infermieri che ne dipendono, in servizio in tale qualita' presso le Amministrazioni stesse, all'atto della pubblicazione della legge.
2. Il prefetto restituira' uno di tali elenchi all'Amministrazione ospedaliera, munito di visto e data, a titolo di prova della eseguita comunicazione.
Art. 25
1. Gli infermieri, che abbiano assunto servizio presso le Amministrazioni ospedaliere dopo la pubblicazione della legge, dovranno dare gli esami di abilitazione nei termini stabiliti dall'art. 6 della legge.
2. Tuttavia coloro che non abbiano dato gli esami, o che, avendoli dati, non vi abbiano conseguito l'idoneita', potranno rimanere in servizio presso le Amministrazioni stesse in qualita' di tirocinanti ai sensi dell'art. 8 della legge, anche dopo l'istituzione dei corsi di cui all'art. 2 della legge.
Art. 26
1. Gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 della legge consisteranno in prove pratiche manuali ed in risposte orali a quesiti fondamentali per ogni singola arte, che la Commissione fara' a ciascun candidato, e che rientreranno nel corredo delle cognizioni indispensabili per l'esercizio delle arti stesse.
Art. 27
1. Gli esami saranno pubblici.
2. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione deliberera' se il candidato sia idoneo a continuare l'esercizio della propria arte. Il giudizio non dovra' essere tradotto in valutazione numerica. Di tutte le operazioni saranno stesi verbali firmati dai commissari, che saranno trasmessi al Prefetto appena terminata la sessione degli esami.
Art. 28
1. Le sedi e le date degli esami di cui al precedente articolo verranno stabilite d'intesa tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.
2. Esse verranno rese di pubblica ragione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno un mese prima della data degli esami.
Art. 29
1. Le Commissioni esaminatrici per le prove di abilitazione di cui ai precedenti articoli saranno costituite dal prefetto della Provincia nella quale avranno la propria sede.
2. Delle Commissioni faranno parte, oltre al medico provinciale o ad un altro medico appartenente alla Amministrazione della sanita' pubblica, due medici liberi esercenti, possibilmente insegnanti universitari o sanitari ospedalieri, uno dei quali, particolarmente competente nel ramo della medicina e chirurgia che ha speciale attinenza con l'arte ausiliaria sulla quale vertera' l'esame, designato dal direttorio del Sindacato medico provinciale fascista.
3. Il presidente sara' nominato dal prefetto, nella persona di uno dei componenti la Commissione, con lo stesso decreto che la costituisce.
4. E' in facolta' delle Commissioni di aggregarsi, senza diritto a voto, un esercente che abbia gia' conseguito l'approvazione negli esami di abilitazione all'arte oggetto dell'esame.
5. E' consentito far parte contemporaneamente di piu' di una Commissione esaminatrice.
Art. 30
1. Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, aspirino a dare gli esami di abilitazione di cui agli articoli precedenti debbono farne domanda entro il 30 giugno l928 al prefetto della Provincia nella quale a termine dello art. 28 sara' stata stabilita la sede degli esami.
2. Alla domanda debbono unire i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto o compia il 21° anno di eta' entro il 31 dicembre 1928;
2° fotografia regolarmente autenticata;
3° documenti comprovanti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 6 della legge per l'ammissione agli esami di idoneita';
4° certificato penale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni dettate dall'art. 18.
3. Tutti gli aspiranti, inoltre, dovranno far pervenire, entro la data fissata per la presentazione della domanda, all'economo della Prefettura una cartolina-vaglia di L. 35 pel pagamento delle propine ai componenti la Commissione esaminatrice in ragione di L. 10 per ciascuno e per le altre spese di esame.
Art. 31
1. La Prefettura esaminera' le domande e i titoli pervenuti e ammettera' agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati a mezzo del podesta' dei rispettivi Comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.
2. La Prefettura inoltre compilera' per ciascuna arte un elenco completo di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare, firmato dal prefetto, al presidente della Commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno cinque giorni avanti la sua convocazione.
Art. 32
1. A coloro che abbiano superato gli esami di abilitazione verra' rilasciato dal prefetto della Provincia, nella quale hanno avuto luogo gli esami, un certificato di abilitazione alla continuazione della propria arte secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato B).