Sez. U, Sentenza n. 1680 del 28/06/1966 (Rv. 323296 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO E SCELTA DEL GIURANTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO E SCELTA DEL GIURANTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE*
La delazione del giuramento suppletorio, la valutazione a tal fine dell'esistenza di una prova semiplena da integrare col suddetto mezzo, nonche la scelta della parte che appaia piu meritevole di fiducia, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio non e sindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. (Cfr 358/63; 3028/63; 1392/64; 2790/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)