Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13946 del 19/06/2014 (Rv. 631827 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Omessa assegnazione del termine processuale per deduzioni istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ. - Formulazione applicabile "ratione temporis" - Conseguenze - Nullità della sentenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
È nulla la sentenza che decide nel merito della domanda senza aver dato alla parte la possibilità di formulare le sue richieste istruttorie per omessa concessione del termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, previsto "ratione temporis" dall'art. 184, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con la legge 20 dicembre 1995, n. 534, e vigente sino alla entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80. (Nella specie, la parte aveva formulato tempestiva istanza di concessione del termine istruttorio in primo grado, in appello e ancora nell'atto di riassunzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)