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Sez. T, Ordinanza n. 9508 del 11/04/2025 (Rv. 674939-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d'imposta distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674939-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia tributaria, la proposizione di un unico ricorso per cassazione avverso più sentenze, emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipende da identiche questioni di diritto, comuni a tutte le cause, ed è suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta, essendo, viceversa, inammissibile ove riguardi tributi e periodi d'imposta diversi ovvero sentenze rette da argomentazioni differenti o attinte da censure non sovrapponibili.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)