Sez. U, Sentenza n. 650 del 03/02/1986 (Rv. 444218 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DEL FONDO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FONDO - NATURA EDIFICATORIA DELLO STESSO - RILEVANZA - SFRUTTAMENTO A FINI AGRICOLI - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DEL FONDO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FONDO - NATURA EDIFICATORIA DELLO STESSO - RILEVANZA - SFRUTTAMENTO A FINI AGRICOLI - IRRILEVANZA.*
Al fine della liquidazione del danno per l'illegittima occupazione del fondo privato, nella Determinazione del valore del fondo deve tenersi conto della sua natura edificatoria, ancorché esso sia in concreto sfruttato a scopi agricoli al momento dell'occupazione medesima, poiché questa priva il proprietario della disponibilità del bene e non consente quindi di presumere un protrarsi dello sfruttamento agricolo in luogo di quello edilizio. (V 2689/84, mass n 434730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)