Sez. 2, Sentenza n. 12155 del 24/11/1995 (Rv. 494795 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Termine - Decorrenza - Dalla notifica del precetto - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - che il debitore intimato può esperire qualora non abbia avuto conoscenza del decreto per nullità della notificazione (nella specie, perché effettuata con la procedura prevista per gli "irreperibili" dall'art. 140 cod. proc. civ. alla residenza del rappresentante legale di una soc. cooperativa a.r.l. e non alla sede della stessa) - deve essere proposta nel termine di dieci giorni dal primo atto d'esecuzione, che, essendo normalmente percepito e conosciuto dal debitore, lo mette nell'effettiva condizione di valersi dell'indicato rimedio, non già dalla notifica del precetto, che, di regola, costituisce soltanto l'antecedente necessario per poter procedere all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)