Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' sostituito dal seguente:
"Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piu' breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.
"Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
"Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo e' data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.
"Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
"Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma".
Art. 2
1. La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti.4
2. Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio, di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.
3. Nulla e' innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.
Art. 3
1. Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilita', dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.
2. In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.
3. Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.
Art. 4
1. Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali puo', con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.
2. Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, puo' rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
3. Per i giudizi per i quali e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti e' subordinato al consenso delle parti.
4. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 6
1. Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 8
1. Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
2. Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'Istituto.
3. La posizione di fuori ruolo non puo' avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non e' consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.
4. I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.
Art. 9
1. I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilita'.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1961, N. 1345
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1961, N. 1345
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1961, N. 1345
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1961, N. 1345
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1961, N. 1345
Art. 15
1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sara' provveduto con le disponibilita' del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.