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Codice della navigazione

Testo vigente

Art. 427 Impedimento prima della partenza

1. Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza maggiore, il contratto e' risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto.

2. Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a sopportare le spese di scaricazione.

Art. 428 Impedimento temporaneo

1. Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e' temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

2. Il caricatore puo', mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore e' tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.

Art. 429 Interruzione del viaggio

1. Se, dopo la partenza, il comandante e' costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.

2. Se la nave non puo' essere riparata od e' necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio e' interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purche' il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Art. 430 Impedimento all'arrivo

1. Se l'approdo e' impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.

Art. 431 Merci non dichiarate o falsamente indicate

1. Il comandante puo' fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero puo' esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

Art. 432 Recesso del caricatore prima della partenza

1. Prima della partenza della nave il caricatore puo' recedere dal contratto, pagando la meta' del nolo convenuto, nonche' le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

2. Tuttavia il caricatore puo' liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

Art. 433 Recesso del caricatore durante il viaggio

1. Il caricatore puo', durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.

2. Il comandante non e' tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.

3. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi e' responsabile delle spese e dei danni.

Art. 434 Caricazione incompleta

1. Se il caricatore consegna una quantita' di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo.

2. Il comandante puo' imbarcare altre merci, purche', se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore.
In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.

3. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.

Art. 435 Perdita e avarie delle cose

1. La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

2. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformita' delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

Art. 436 Mancato arrivo delle cose

1. Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

Art. 437 Deposito o vendita delle cose

1. Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore.

Art. 438 Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'articolo 456.

2. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno.

Sezione III. Del trasporto di carico totale o parziale

Art. 439 Norme applicabili

1. Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.

Art. 440 Spazi non utilizzabili per la caricazione

1. Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza della navigazione.

Art. 441 Luogo di ancoraggio o di ormeggio

1. Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore puo' chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche' si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.

2. Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e' condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio' non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.

Art. 442 Consegna e riconsegna delle merci

1. In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.

Art. 443 Inesatta dichiarazione di portata della nave

1. Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, e' tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.

Art. 444 Decorrenza e durata delle stallie

1. I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.

2. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura della nave, nonche' della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Art. 445 Computo delle stallie

1. Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali.

2. Il decorso del termine e' sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.

Art. 446 Decorrenza e durata delle controstallie

1. Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, e' dovuto un compenso di controstallia.

2. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, e' di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.

Art. 447 Soppressione delle controstallie di caricazione

1. Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita' di merce sufficiente per garantire quanto e' da lui dovuto al vettore, il comandante non e' tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.