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Sez. 1, Sentenza n. 1931 del 22/04/1989 (Rv. 462568 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - RIASSUNZIONE - NEI CONFRONTI DI UNA PARTE, GIÀ IN CAUSA, CHE ABBIA ASSUNTO PURE LA QUALITÀ DI COEREDE DEL DEFUNTO - NOTIFICA DEL RELATIVO ATTO CON CONSEGNA DELLO STESSO IN UNICA COPIA - E SENZA SPECIFICAZIONE DELLE PREDETTE QUALITÀ - SUFFICIENZA - ESTENSIONE AGLI ALTRI ASPETTI NECESSARI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462568-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - RIASSUNZIONE - NEI CONFRONTI DI UNA PARTE, GIÀ IN CAUSA, CHE ABBIA ASSUNTO PURE LA QUALITÀ DI COEREDE DEL DEFUNTO - NOTIFICA DEL RELATIVO ATTO CON CONSEGNA DELLO STESSO IN UNICA COPIA - E SENZA SPECIFICAZIONE DELLE PREDETTE QUALITÀ - SUFFICIENZA - ESTENSIONE AGLI ALTRI ASPETTI NECESSARI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*

Nel caso di interruzione del processo per morte di uno dei contendenti, la tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte, già in causa, che abbia assunto pure la qualità di coerede del defunto, ancorché venga effettuata con consegna di tale atto in unica copia e senza specificazione di detta qualità, vale ad evitare l'Estinzione del processo medesimo, ferma restando l'esigenza di integrare il contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., nei riguardi degli altri coeredi, litisconsorti necessari. (V 2992/82, mass n 420908).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)