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Sez. 2 - , Ordinanza n. 26364 del 07/11/2017 (Rv. 646072 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costitutiva - Obbligo di pagamento del prezzo - Inadempimento - Risoluzione - Condizioni - Termine per l'adempimento - Richiesta di fissazione ex art. 1183 c.c. o costituzione in mora del debitore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646072-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Nell' ipotesi in cui la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ai sensi dell'art. 1183 c.c., del termine per l'adempimento oppure costituisca in mora il debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)