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Sez. 6, Sentenza n. 2777 del 10/11/1975 Ud. (dep. 02/03/1976) Rv. 132627 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRECEDENTI OSTATIVI - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE - PRECEDENTE 'INTERMEDIÒ - SECONDA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CARATTERE OSTATIVO DI UN PRECEDENTE 'INTERMEDIÒ PER CONTRAVVENZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132627-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRECEDENTI OSTATIVI - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE - PRECEDENTE 'INTERMEDIÒ - SECONDA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CARATTERE OSTATIVO DI UN PRECEDENTE 'INTERMEDIÒ PER CONTRAVVENZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi degli artt 164 e 168 cod proc pen, nel testo modificato, la condanna per contravvenzione non costituisce di per se precedente ostativo alla concessione per la prima volta del beneficio della sospensione condizionale della pena e non da luogo a revoca del beneficio precedentemente concesso per la condanna per delitto o per una contravvenzione salvo che quest'ultima non sia della stessa indole. Ne deriva che una condanna per contravvenzione non puo costituire in astratto un ostacolo alla reiterabilita del beneficio quando si inserisca tra una condanna a pena sospesa e quella per cui potrebbe essere nuovamente concesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)