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Sez. L, Sentenza n. 7860 del 23/12/1986 (Rv. 449806 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - FESTIVITÀ NAZIONALI E RELIGIOSE INFRASETTIMANALI - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONI PER IL LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - COMPUTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449806-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - FESTIVITÀ NAZIONALI E RELIGIOSE INFRASETTIMANALI - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONI PER IL LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - COMPUTABILITÀ.*

Dopo l'intervenuta modifica che gli artt. 2 e 3 della legge n. 90 del 1954 hanno apportato alla legge n. 260 del 1949, equiparando le festività nazionali a quelle religiose infrasettimanali nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dello stato, degli enti pubblici e da privati, il compenso dovuto per il lavoro prestato in tali ultime festività deve comprendere la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo anche per il personale dipendente da aziende di trasporto pubblico in regime di concessione. (Conf 1231/85, mass n 439346).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)