Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006 (Rv. 593318 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | In Genere.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, il problema della causalità omissiva postula l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della condotta omessa, e non è possibile ricostruire la serie causale sulla base della almeno iniziale applicazione del principio della cosiddetta equivalenza condizionale ("conditio sine qua non"), senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all'esistenza in capo al soggetto asseritamente danneggiante di un obbligo, giuridico o specifico, di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass. sez. un. pen. n. 30328 del 2002, RV 222138 e 222139).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)