Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 130 Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare
1. Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Art. 131 Circostanza aggravante
1. Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti e' derivato nocumento al servizio militare, la pena, e' aumentata.
Art. 132 Inadempienza nelle somministrazioni militari
1. Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Art. 133 Requisizione arbitraria
1. Il militare, che procede a requisizione senza averne la facolta', e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.
Art. 134 Abuso nelle requisizioni
1. Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facolta' conferite dalle leggi o dai regolamenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.
3. Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che e' tenuto all'alloggio a dargli piu' di cio' che e' dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare fino a tre anni.
Art. 135 Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri
1. Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Art. 136 Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari
1. Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Sezione IV. Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualita' militare
Art. 137 Manifestazioni di codardia
1. Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, e' punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto e' tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
2. La condanna importa la rimozione.
Art. 138 Omesso impedimento di reati militari
1. Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, e' punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato e' stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.
2. Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena.
3. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.
Sezione V. Della ubriachezza in servizio
Art. 139 Nozione del reato e circostanze aggravanti
1. Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, e' colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. Se il fatto e' commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
3. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacita' di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
Capo II. Dei reati contro militari in servizio
Art. 140 Forzata consegna
1. Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
2. Se il fatto e' commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena e' della reclusione militare da due a sette anni.
3. Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.
Art. 141 Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta
1. Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Art. 142 Violenza a sentinella, vedetta o scolta
1. Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
2. Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.
Art. 143 Resistenza alla forza armata
1. Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
2. Se la violenza o la minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.
3. Se la violenza o minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, ancorche' senza uso di armi, la pena e' della reclusione militare da tre a sette anni.
Art. 144 Circostanze aggravanti
1. Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Art. 145 Impedimento a portatori di ordini militari
1. Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
Art. 146 Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri
1. Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Capo III. Dei reati di assenza dal servizio alle armi
Sezione I. Dell'allontanamento illecito
Art. 147 Nozione del reato, sanzione penale
1. Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.
Sezione II. Della diserzione
Art. 148 Nozione del reato; sanzione penale
1. Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:
1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;
2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.35
Art. 149 Casi di diserzione immediata
1. E' considerato immediatamente disertore:
1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;
2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;
3° il militare, che evade mentre e' in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;
5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.
2. Il disertore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.
3. Nei casi indicati nei numeri 2°, e 3°, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.
Art. 150 Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo
1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.
2. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla meta', quando la diserzione e' commessa da tre o piu' militari, previo accordo.
3. Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento e' sempre della meta' per i capi, promotori od organizzatori.