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Sez. 1, Sentenza n. 12992 del 23/11/1999 (Rv. 531423 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni non comportanti sanzioni accessorie - Art. 7 comma terzo cod. proc. civ. - Abrogazione - Conseguenze - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Successivo sopravvento del D.Lgs. n. 51 del 1998 - Competenza del tribunale.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531423-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

A seguito dell'abrogazione ad opera del D.L. n. 432 del 1995 convertito in legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 17 della legge n. 374 del 1994 che attribuiva al guide di pace la competenza con il limite di valore di 30 milioni per le cause di opposizione ad ingiunzione ex lege n. 689 del 1981 che non comportassero l'applicazione di sanzioni accessorie), rientra nella competenza per materia del Pretore (ed ora, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, in quella del Tribunale)la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 emesse in tema di violazioni della disciplina della circolazione stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 21/11/1994 num. 374 art. 17, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)