Sez. L, Ordinanza n. 7294 del 26/03/2026 (Rv. 678381-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE | Divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Società "in house" - Applicabilità - Esclusione - Obbligo di corresponsione dell'indennità - Esonero - Presupposti - Onere della prova a carico del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE
Il divieto di monetizzazione del diritto alle ferie non godute, di cui all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, non si applica alle società cd. "in house", neanche in caso di cessazione del rapporto per dimissioni del lavoratore, essendo esonerato il datore di lavoro dalla corresponsione della relativa indennità - in ossequio alla giurisprudenza della CGUE - solo a fronte della dimostrazione di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, ove necessario, a farlo e informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire le finalità del riposo feriale, del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, senza poter essere sostituite da un'indennità finanziaria.
Costituzione art. 36 com. 3, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2020 art. 31, Decisione Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)