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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26109 del 17/11/2020 (Rv. 659876 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Imposte sui redditi e IVA – Istanze di rimborso – Improponibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659876-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione il quale, invece, in conformità della "ratio" dell'istituto, deve ritenersi intangibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)