diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9172 del 15/07/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 209546 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Invaso non impermeabilizzato - Dove confluiscono acque di lavaggio di inerti con relativi materiali di risulta - Considerazione alla stregua del suolo - Autorizzazione e controllo dei reflui - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209546-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, qualora l'invaso, dove confluiscono le acque utilizzate nel lavaggio degli inerti, con i relativi materiali di risulta, non sia dotato di alcuna impermeabilizzazione, esso deve considerarsi, agli effetti della normativa vigente, alla stregua del suolo, anche se - con l'andare del tempo e lentamente - le stesse sostanze inquinanti finiscano col creare, prima sul fondo e poi sulle sponde, una progressiva impermeabilizzazione naturale. Pertanto anche questo tipo di scarico, e non solo quello finale, deve essere soggetto ad autorizzazione ed al controllo dei reflui, come vero e proprio scarico sul suolo, secondo la disciplina della Legge 10 maggio 1976, n. 319. (Fattispecie relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale l'imputato sosteneva che il bacino nel quale venivano raccolte le acque provenienti dall'impianto di vagliatura e lavaggio degli inerti non poteva essere considerato corpo ricettore, soggetto come tale alla disciplina della Legge n. 319 del 1976, essendo invece una vasca di decantazione naturale, parte integrante quindi dell'impianto di depurazione, sicché doveva ritenersi irrituale il campionamento dei reflui in questione, perché effettuato in entrata rispetto alla vasca stessa, dovendo invece essere eseguito all'uscita di essa, prima della loro immissione nella roggia, scarico peraltro autorizzato).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)