REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/93 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1993 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane
Testo in vigore al
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana1, in particolare l'articolo 12, paragrafi 4 e 8, l'articolo 14 e l'articolo 30,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che, per assicurare il mantenimento della produzione comunitaria e per non svantaggiare i produttori rispetto alla loro situazione attuale, il regolamento (CEE) n. 404/93 ha istituito un aiuto compensativo, al fine di ovviare ad eventuali perdite di reddito causate dall'applicazione del nuovo sistema;
considerando che possono dar diritto all'aiuto compensativo soltanto banane conformi alle norme di qualità comunitarie; che tuttavia, in attesa che tali norme entrino in vigore, è opportuno disporre che le banane in questione vengano classificate, condizionate e prelevate dai capannoni di condizionamento ai fini della vendita;
considerando che, per determinare il «reddito forfettario di riferimento», va tenuto conto dei dati relativi al 1991; che detto reddito dev'essere calcolato per la fase «uscita dal capannone di condizionamento» e deve corrispondere alla media dei prezzi in fase «franco primo porto di sbarco nel resto della Comunità» delle banane prodotte nelle regioni comunitarie più rappresentative, diminuita dei costi medi di trasporto e di assoggettamento al regime fob;
considerando che il «reddito medio alla produzione» dev'essere calcolato, per ogni anno, nella stessa fase «uscita dal capannone di condizionamento» in base ai dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri;
considerando che occorre stabilire il meccanismo di riduzione, per regione e per produttore, dei quantitativi di banane commercializzati per i quali è concesso l'aiuto, meccanismo da applicare nel caso in cui i volumi indicati nelle domande di aiuto superassero quelli fissati a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93; che tale meccanismo deve rendere possibile una compensazione tra le diverse regioni di produzione, nei limiti del volume globale deciso dal regolamento (CEE) n. 404/93, e deve applicarsi proporzionalmente ai quatitativi commercializzati, prendendo in considerazione non solo le regioni produttrici ma anche i singoli produttori;
considerando che si devono stabilire le modalità di presentazione delle domande e di versamento dell'aiuto compensativo; che, poiché l'aiuto compensativo per un determinato anno può essere calcolato e versato soltanto all'inizio dell'anno successivo, è necessario concedere anticipi, in modo da assicurare uno smercio normale dei prodotti comunitari e da rispettare l'obiettivo perseguito dal provvedimento; che questi anticipi possono tuttavia essere ottenuti soltanto previo deposito di una cauzione, per il caso in cui l'importo definitivo dell'aiuto sia inferiore al totale degli anticipi versati;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è concesso ai produttori membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento; che, in attesa della costituzione e del riconoscimento di tali organizzazioni, è d'uopo autorizzare anche i singoli produttori a presentare domanda di aiuto;
considerando che lo scopo economico è raggiunto all'atto della commercializzazione delle banane; che, tuttavia, in conseguenza della disciplina dell'organizzazione del mercato, per convertire in moneta nazionale l'aiuto e gli anticipi occorre applicare il tasso di conversione agricolo in vigore all'inizio di ciascuno dei bimestri di commercializzazione;
considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione