Nuove norme per la bonifica integrale
Testo in vigore al
Capo III. Delle opere di competenza dello stato.
Sezione 1ª. Dell'esecuzione delle opere
Art. 13
1. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.
2. La concessione e' accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione puo' esser fatta a provincie, comuni e loro consorzi.
3. Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua puo' essere fatta a provincie, comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle provincie o ai comuni.
4. Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.
5. Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei comprensori di prima categoria puo' imporre l'impiego di mano d'opera immigrata.
Art. 14
1. E' vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.
2. E' subordinata a nulla osta del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.
Art. 15
1. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli enti e proprietari interessati e' fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato a' termini dell'art. 16.
2. Le quote di contributo sono pagabili in annualita' non minori di 5, ne' maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.
3. Le annualita' decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.
Sezione 2ª. Del compimento e della manutenzione delle opere
Art. 16
1. L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovra' procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.
2. Tale dichiarazione e' fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.
3. Per i comprensori che interessino il territorio di due o piu' regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Art. 17
1. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.
2. Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione e' a carico dello Stato e degli altri enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sara' emessa dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministeri interessati.
3. Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, puo' tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.
4. Per la manutenzione delle opere di imboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonche' per la disciplina del godimento dei terreni rimboscati e rinsaldati, valgono le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 18
1. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello gia' esistente per l'esecuzione delle opere.
2. Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.
3. Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.
Art. 19
1. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.
2. Per i comprensori che interessino il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12.
Art. 20
1. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessita' della ricostituzione non dipenda, a giudizio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.
2. Per la ricostituzione degli impianti suddetti i consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal ministero.
Art. 21
1. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.
2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.13
Capo IV. Della ricomposizione delle proprieta' frammentate
Art. 22
1. Qualora nei territori, gia' classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o piu' appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unita' fondiarie, il consorzio concessionario delle opere puo', se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, piu' di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.
2. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.
3. Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in piu' o in meno, dei terreni scambiati, dovra' possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario.
4. Delle servitu' che saranno estinte o costituite si terra' conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.
Art. 23
1. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che gia' costituiscono convenienti unita' fondiarie:
1° gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;
2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;
3° le aree fabbricabili;
4° gli orti, i giardini, i parchi;
5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarita' di coltura presentino carattere di spiccata individualita'.
Art. 24
1. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorche' presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualita' e maturita'.
Art. 25
1. I diritti reali, escluse le servitu' prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.
2. Le servitu' prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle gia' esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.
3. Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
4. Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.
5. In caso di esproprio, il fondo sara' espropriato per intero e il creditore ipotecario trovera' collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.
Art. 26
1. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovra' contenere:
a) l'indicazione dei terreni da sistemare;
b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonche' la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;
c) l'elenco descrittivo delle servitu' prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;
d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.
2. Il piano deve essere compilato, per quanto e' possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del comune in cui e' situata la maggior parte dei terreni da sistemare.
3. Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lett. b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.
Art. 27
1. Contro il piano e' ammesso reclamo al ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
2. I reclami devono essere presentati alla segreteria del comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascera' ricevuta.
3. Decorso il termine anzidetto, il podesta' rimettera' al ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.
Art. 28
1. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.
2. Dell'approvazione del piano e' data notizia al consorzio; delle decisioni sui reclami e' data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Contro il provvedimento di approvazione del piano non e' ammesso gravame in via amministrativa.
4. E' fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorita' giudiziaria, per la tutela dei diritti degli interessati.
5. L'autorita' giudiziaria non puo', tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
6. Il credito relativo a questo risarcimento e' privilegiato sopra qualunque altro.
Art. 29
1. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali, nonche' la costituzione di tutte le servitu' prediali, imposte nel piano stesso.
2. Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, ti concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.
3. Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilita' prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorita' giudiziaria.
Art. 30
1. Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravita' da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, puo' ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.
2. Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli articoli 26, 27 e 28.
Art. 31
1. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.
2. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la commissione di cui all'art. 28.
3. La sua decisione non e' suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.
4. Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorita' giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento e' privilegiato sopra qualunque altro.
Art. 32
1. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.
2. Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.
3. Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con cio' si dia luogo ad indennizzo.
4. Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilita' dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.
5. I pagamenti per conguagli devono esser fatti al consorzio, il quale versera' le somme ricevute agli aventi diritto.
6. Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sara' investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sara' depositata presso un istituto di credito, designato dal ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.
7. Al pagamento per conguaglio e' consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.
Art. 33
1. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche, nella cui circoscrizione sono situati i beni.
2. A cura del consorzio deve essere altresi' provveduto alle volture catastali e alla pubblicita' dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicita' e' fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.